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Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, è il Direttore ad-interim dell’Ente - Paolo Pinto, al quale ci può rivolgere utilizzando o il canale telefonico, al numero 0141/593534 - o la posta elettronica all’indirizzo p.pinto@aci.it
Il termine per l’adozione e la conclusione dei procedimenti amministrativi è fissato in 30 gg., come previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni.
SI PRECISA CHE LE SCHEDE "PROCEDIMENTI" INSERITE IN QUESTA SEZIONE SI INTENDONO ATTUALI E AGGIORNATE NEI LORO CONTENUTI ALLA DATA DEL 01.01.2021.
Ricerca procedimenti
Procedimento | ▲ Descrizione | Struttura di riferimento |
---|---|---|
Perdite di possesso rientri in possesso veicoli | Annotazione di perdita di possesso in seguito a furto veicolo o indisponibilità per appropriazione indebita. | |
Certificazioni distanza km/Costi chilometrici | Consultazione sito aci.it e rilascio copia stampata. | |
Duplicati Carta di circolazione/CDP/Etichette/patenti | Emissione carta di circolazione veicoli in seguito a richiesta di duplicato per smarrimento o deterioramento
Duplicati patenti di guida. | |
Ciclomotori: emissione certificato di circolazione, rilascio targa. | Formalità connesse alla circolazione dei ciclomotori.
Emissioni di certificatii di circolazioni, rilascio targhe, trascrizioni di volture o sospensioni per demolizione .... | |
Rilascio/Rinnovo targhe prova | Formalità di richiesta rilascio o rinnovo targhe in prova presso DTT di Asti. | |
Trasferimenti di proprietà/immatricolazioni/reimmatricolazioni veicoli | Gestione intero processo di formazione pratica automobilistica: predisposizione atto di vendita o successione o istanza dell'acquirente attraverso le piattaforme .... | |
Incasso/rilascio duplicati pagamenti tasse automobilistiche | Incasso tramite SisalPay P@GOPA delle tasse automobilistiche
Collegamento con archivio Regione Piemonte per rilascio duplicati e visure | |
Iscrizioni/cancellazioni provvedimenti amm.vi/pignoramenti/ipoteche | Iscrizioni presso l'archivio PRA o cancellazioni di provvedimenti amministrativi, pignoramenti o ipoteche. | |
Visite mediche rinnovo/rilascio patenti | Prenotazione visite mediche per rinnovi o rilasci patenti di guida con inserimento dei dati sul Portale dell'Automobilista. | |
Certificazione o Visura | Richiesta certificazione o visura archivi PRA o Tasse automobilistiche di Regione Piemonte | |
Rettifiche dati accessori della proprietà/dati tecnici | Richiesta di modifiche su archivi PRA o DTT | |
Certificato di proprietà o Certificato di rottamazione | Rilascio certificato di rottamazione per demolizione o certifcato di radiazione per definitiva esportazione | |
Rilascio tessere ACI | Rilascio e rinnovo associazioni ACI con tipologie per Persona o Azienda | |
Rilascio licenze CSAI | Rilascio e rinnovo licenze ACISPORT settori:
Auto
Karting
Automodellismo | |
Aggiornamento carta di circolazione per cambio uso | Trascrizioni modifiche su Carta di circolazione in seguito a cambio USO o destinazione | |
Iscrizioni/cancellazioni leasing | Trascrizioni o cancellazione di atti di locazione veicoli o leasing | |
Distribuzione contrassegni autostradali Svizzera e Austria | Vendita contrassegni autostradali Svizzeri e Austriaci | |
Servizi COL (domiciliazione del pagamento Tessera ACI e/o Tassa proprietà veicoli) |
Atti e documentazione necessaria: Documento d'id. e
C.F.; recapiti; Autorizzazione RID; copia carta di circolazione.
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Rimborsi di somme erogate dall'utenza non dovute |
Richiesta scritta inoltrata direttamente o via e-mail
Atti da allegare: giustificativo del pagamento originale
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